iscrizione on line per alunni con disturbi di apprendimento Stampa
Scritto da Paola Trivella   
Domenica 12 Gennaio 2014 10:42

ISCRIZIONE SCUOLE ONLINE USCITA CIRCOLARE MIUR

Vi inseriamo il link del pdf della circolare Miur http://www.istruzione.it/allegati/2014/cm28_14.pdf

Le iscrizione vanno fatte tramite posta certificata se non l'avete dovete crearla
Vi inserisco il link dove potete leggere.
Con la posta italiana dopo essersi registrati per attivarla bisogna andare stampando la registrazione alla posta più vicina e pagare 10 euro.
http://dislessia-passodopopasso.blogspot.it/2013_01_01_archive.html

Termine per iscrizioni tutti i tipi di ordine scolastico è il 28 febbraio 2014.


Anche per gli alunni DSA devono fare l'iscrizione online

c) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge
n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul
rilascio delle certificazioni.
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative
di cui al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare,
provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo
degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e
personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in
base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera
l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla
scuola secondaria di secondo grado.
L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere,
che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato
di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella
scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti
formativi maturati.

Ultimo aggiornamento Domenica 12 Gennaio 2014 10:50